Modificare console è reato

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Brutus Wolf
     
    .

    User deleted


    Nella giornata di ieri la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di misure tecnologiche di protezione apposte sui videogiochi, annullando con rinvio la decisione emessa lo scorso gennaio dal Tribunale del Riesame di Firenze, con cui il medesimo Tribunale aveva ritenuto che le attività commerciali correlate alla modifica di console per videogiochi e alla vendita di prodotti per l’elusione di misure tecnologiche di protezione non costituisse reato ai sensi dell'art. 171 ter della legge sul diritto d’autore.

    Per valutare la portata della decisione della Corte di Cassazione bisognerà aspettare il deposito delle motivazioni del provvedimento. Tuttavia, si può già affermare che si tratta di una conferma importante circa l’illiceità penale del comportamento di coloro che svolgono commercialmente attività di elusione di misure tecniche di protezione, sulle scorte della precedente pronuncia della Suprema Corte del 25 maggio 2007, con la quale era appunto stata affermata l’illiceità di dispositivi di elusione e altri strumenti che hanno come scopo la rimozione o l’elusione di misure tecniche di protezione.

    “Visto il dispositivo del provvedimento della Suprema Corte, attendiamo con fiducia il deposito delle motivazioni, nelle quali riteniamo verrà ribadito con forza il principio per cui le attività commerciali relative alla modifica di console oppure alla elusione delle misure tecniche di protezione poste sui videogiochi costituisce reato” – ha commentato Gaetano Ruvolo, Presidente AESVI – “A parte l’impatto sul caso specifico, il provvedimento della Cassazione consente di dare visibilità e censurare il gravissimo problema della pirateria che colpisce in modo sempre maggiore il mercato dei videogiochi e che viene erroneamente considerato come un comportamento accettabile e privo di conseguenze legali”.
     
    .
0 replies since 12/5/2010, 18:44   49 views
  Share  
.